Disciplinare
STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE I.G.P.
(L.R. 7 SETTEMBRE 2000, n. 17 )
DISCIPLINARE
Articolo 1 - Identificazione della Strada del Riso
1.1. La "Strada del riso Vialone Nano Veronese I.G.P.”, di seguito denominata "Strada", è un percorso segnalato e pubblicizzato nell'ambito di territori ad alta vocazione per la produzione del riso vialone nano, nei quali sono presenti aziende di produzione dello stesso, aperte al pubblico, nonché valori naturalistici, culturali e storico-architettonici di particolare importanza e attrazione.
1.2. La segnalazione al pubblico del percorso stradale da parte dei soggetti di cui all'art. 7 della L.R. 17/2000 deve consentire una precisa individuazione della Strada con tutti gli elementi che costituiscono centri di interesse naturalistico, culturale e storico.
1.3. La Strada deve essere identificata mediante:
a) un logo regionale "cornice";
b) un logo identificativo specifico della Strada;
c) una segnaletica informativa, posta sia lungo il percorso (che può comprendere un percorso principale e percorsi secondari) sia in prossimità del soggetto aderente alla Strada, che deve comprendere:
- plance con grafico della strada in corrispondenza di incroci importanti o strategici
- cartelli guida in corrispondenza di incroci minori e per tragitti lunghi
- segnali distintivi degli elementi di caratterizzazione (punti panoramici, luoghi di interesse culturale ed ambientale)
- frecce direzionali per i punti vendita (aziende di produzione e vendita di prodotti tipici)
d) una mappa del territorio specifico della Strada, con indicazione del percorso stradale e la localizzazione dell'offerta turistico-gastronomica complessiva tramite simbologia annessa.
1.4. La strada riguarda esclusivamente i territori di produzione del Riso Vialone Nano I.G.P.
1.5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, approva il logo regionale "cornice" della Strada, nonché le direttive per la realizzazione della cartellonistica delle Strade.
Articolo 2 - Standard minimi di qualità per la Strada del Riso Vialone Nano I.G.P.
2.1. Sono definiti standard minimi di qualità i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta turistico-gastronomica regionale della Strada del riso.
2.2. Il disciplinare della Strada fissa il termine, non superiore a 15 mesi, entro il quale i soggetti che all'atto dell'adesione non siano in possesso degli standard minimi previsti devono adeguarsi agli stessi.
2.3. Gli standard minimi di cui al comma 1 riguardano i seguenti soggetti:
2.3.1. - Aziende agricole
a) produzione prevalente dei prodotti tipici della zona (DOP, IGP, prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) e prodotti biologici;
b) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
c) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura;
d) possibilità di effettuare la vendita diretta o la degustazione delle produzioni tipiche ottenute nell'azienda;
e) obbligo di esporre un congruo numero di prodotti, tra cui obbligatoriamente Riso Vialone Nano Veronese I.G.P., anche per le aziende non produttrici;
f) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e soprattutto materiale sulla Strada.
2.3.2. - Aziende agrituristiche di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9
a) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
b) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura;
c) obbligo di esporre un congruo numero di prodotti, tra cui obbligatoriamente Riso Vialone Nano Veronese I.G.P., anche per le aziende non produttrici;
d) disponibilità, nel caso in cui l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande di almeno un menù di degustazione con prodotti tipici della zona interessata con l’obbligo di proporre riso vialone nano I.G.P.;
e) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e soprattutto materiale sulla Strada.
2.3.3. – Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande
a) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
b) obbligo di un menù di degustazione comprensivo di prodotti e piatti tipici della zona interessata alla Strada e di proporre riso vialone nano I.G.P.
c) obbligo di offrire materiale informativo sulla Strada ed eventualmente sull’azienda;
d) disponibilità ed esposizione di prodotti tipici.
2.3.4. – Imprese turistico-ricettive
a) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
b) obbligo di offrire materiale informativo sulla Strada ed eventualmente sull’azienda;
2.3.5. – Imprese artigiane
a) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
b) esercizio di un’attività artigianale con caratteri di tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei territori;
c) possibilità di effettuare visite guidate, se interessanti ai fini della conoscenza dei processi di lavorazione tradizionali locali;
d) obbligo di offrire materiale informativo sulla Strada ed eventualmente sull’azienda.
2.3.6. - Musei
a) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
b) apertura al pubblico negli orari concordati con il Comitato di gestione della Strada;
c) possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione propria della Strada e del prodotto riso;
d) carattere di unicità, nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale della collezione di oggetti e di materiale documentario della civiltà contadina
2.3.7. – Le istituzioni e per le associazioni operanti nel campo culturale, aderenti alla Strada del Riso Vialone Nano I.G.P.
a) ubicazione all’interno del territorio dei Comuni aderenti all’Associazione Strada del Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
b) possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione propria della Strada e del prodotto riso;
Articolo 3 - Attività di controllo degli standard minimi di qualità
L'attività di controllo è affidata ad un Comitato tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati dal Comitato direttivo fra soggetti non aderenti alla Strada, oppure a organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme ISO.
Articolo 4 - Parametri tecnici per la definizione delle quote associative
a) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di riparto degli oneri a carico degli aderenti per le spese di funzionamento della Strada, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:
- quota fissa per l'adesione,
- quota annuale proporzionale ai benefici, calcolati sulla base di idonei parametri tecnici, che i soggetti aderenti ricevono in relazione alla partecipazione alla Strada.
b) Il comitato direttivo (formato dai membri firmatari l’atto costitutivo) ha fissato la quota di adesione alla Strada di 52 € e la quota annuale di partecipazione per l’anno 2002 in 52 €, per i seguenti soggetti: azienda risicola (produttore/trasformatore con punto vendita, trasformatore con punto vendita); azienda agricola; azienda agrituristica; esercizio autorizzato alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande; impresa turistico-ricettiva; impresa artigiana; punto vendita prodotti alimentari; musei; istituzioni e associazioni operanti nel campo culturale.
c) Per i comuni aderenti il comitato direttivo ha fissato la quota di adesione alla Strada e la quota annuale nei seguenti termini:
- comuni fino a 5.000 abitanti quota di adesione 52,00 € quota annuale 775,00 €
- comuni oltre i 5.000 abitanti quota di adesione 52,00 € quota annuale 1.550,00 €
Articolo 5 - Individuazione dei prodotti di qualità della Strada
a) Il disciplinare individua tutti i prodotti agroalimentari tipici che caratterizzano l'offerta gastronomica della Strada, con riferimento alle seguenti tipologie:
- Prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP riconosciuti, così come definiti dal Reg. CEE 2081/92;
- Prodotti agroalimentari tradizionali definiti ai sensi del Decreto Legislativo 173/1998.































