ASSOCIAZIONE STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE IGP
STATUTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
E’ costituita una Associazione denominata “Strada del Riso vialone Nano Veronese IGP”, di seguito denominata Strada del Riso, ai sensi delle legislazioni nazionale e regionale che regolano la materia.
L’associazione potrà essere estesa ad altre denominazioni e specificazioni che siano interessate al territorio di competenza.
L’associazione ha sede presso la Camera di Commercio di Verona.
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2050 prorogabile con delibera di Assemblea.
Art. 2 – SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela del territorio ad alta vocazione risicola interessato alla produzione del riso vialone nano IGP ai sensi della normativa comunitaria vigente.
Attività svolte alla diretta realizzazione dello scopo statutario sono:
- 1. Miglioramento qualitativo dell’offerta turistica integrata del territorio interessato mediante l’adozione e l’applicazione di standard qualitativi cui dovranno adeguarsi ed attenersi agli associati.
- 2. Informazione e comunicazione delle caratteristiche turistiche e gastronomiche della zona.
- 3. Valorizzazione dello strumento operativo “Strada del Riso” come definito dalle leggi comunitarie nazionali e regionali di riferimento e dal relativo regolamento di realizzazione per la completa realizzazione degli scopi istituzionali. L’Associazione potrà inoltre fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi.
- 4. Promuovere a realizzare direttamente e in collaborazione anche con altri organismi iniziative volte allo studio con documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio.
- 5. Svolgere attività di studio, ricerca, informazione e formazione a favore dei propri soci, in ordine alle caratteristiche del riso del territorio, sull’accoglienza dei turisti ed ospiti. Partecipare a mostre, convegni e manifestazioni finalizzate alla promozione della Strada del Riso.
- 6. Realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla “Strada del Riso” e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione della stessa. Svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità risicole, storiche e paesaggistiche presenti nell’ambito della “Strada del Riso”.
- 7. Aderire ad altri organismi con le stesse finalità. Svolgere ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi associativi, ricevere contributi ed erogazioni libere da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati in particolare anche in partecipazione con enti e strutture di qualsiasi natura, aderire ad iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie. Svolgere e assolvere i compiti ad esso demandati dallo stato, dalla regione, dalla provincia, dai comuni, dalla C.C.I.A.A., dagli enti interessati e dagli associati.
- 8. Istituire comitati di consulenza, assumere dipendenti, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi soggetti pubblici e privati.
REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Art. 3 – AMMISSIONE SOCI
Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti previsti dalla legge regionale che siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo regolamento di attuazione. Per essere ammessi all’Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Comitato Direttivo indicando oltre ai dati idonei ad identificare l’Azienda ed in suo rappresentante nei riguardi dell’Associazione i seguenti elementi:
accettazione esplicita ed incondizionata degli obblighi imposti dallo statuto sociale.
Indicazione delle categorie di appartenenza in relazione all’attività effettivamente svolta nell’ambito del territorio della “Strada del Riso”.
Impegno a corrispondere le quote Associative in relazione alle categoria/e di appartenenza.
Impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di iscrizione.
L’ammissione sarà comunicata con delibera del Comitato Direttivo entro tre mesi dalla data di presentazione.
Potranno inoltre aderire all’Associazione i soci onorari di cui all’art. 4 successivo.
Art. 4 – SOCI ONORARI E SOCI SOSTENITORI
Sono SOCI ONORARI le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiamo accettato l’invito, espresso dall’Assemblea dell’Associazione Strada del Riso, di farne parte.
L’adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.
Essi hanno diritto di partecipare ed intervenire in assemblea, ma non di voto.
Ai Soci Onorari non si applicano agli artt. 5-6-7-8-9-4-10 dello statuto.
Sono SOCI SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche non ricompresi tra i soci ordinari di cui all’articolo precedente ma che possono istituzionalmente contribuire al finanziamento dell’attività associativa.
Art. 5 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Gli associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:
- A) Versamento della quota fissa di iscrizione all’Associazione nella misura stabilita dal Comitato Direttivo. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione;
- B) CONTRIBUTO ANNUALE – I soci sono tenuti per ogni anno di durata dell’Associazione al pagamento di un contributo in denaro al fine di sostenere le spese di organizzazione di gestione dell’associazione; detto contributo verrà stabilito annualmente, in misura fissa e suddiviso per categorie di associati (produttori, enti pubblici, trasformatori, ristoratori, ecc.), da parte dell’Assemblea.
- C) Rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittime adottate dall’Associazione nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni; il contributo viene determinato annualmente e deliberato dall’Assemblea ordinaria contestualmente al bilancio d’esercizio.
- D) I soci dell’Associazione potranno far parte di altri organismi purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto. Il socio è obbligato, sia per la produzione che per la commercializzazione del riso, a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi associati, o tali da danneggiare il prestigio della Denominazione Riso Vialone Nano Veronese IGP e dell’Associazione della Strada del Riso stessa.
- E) Dal momento dell’ammissione all’Associazione gli associati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio atti ad assicurare il rispetto delle regole previste dal presente statuto e dal suo regolamento di applicazione definito come disciplinare della “Strada del Riso”.
- F) L’Associazione è autorizzata dall’associato al trattamento dei suoi dati personali e aziendali nello svolgimento delle proprie attività secondo le finalità dell’ente, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti;
- G) Il socio ha diritto di partecipazione alle attività dell’Associazione e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.
Il controllo del rispetto delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento potrà essere affidato, con decisione assembleare, ad un Comitato Tecnico di Controllo interno nominato dall’Assemblea o ad un Ente esterno.
Art. 6 – SANZIONI
Nei confronti dell’associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere del comitato, il Comitato Direttivo può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:
- A) Censura con diffida;
- B) Sanzione pecuniaria fino a un massimo di cinque volte il contributo annuale vigente all’atto della violazione;
- C) Sospensione, fino al termine massimo di un anno, dell’esercizio di tutti i diritti spettantigli nella sua qualità di associato;
- D) Esclusione dell’Associazione.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato può ricorrere al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dal presente articolo, l’interessato può ricorrere al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall’art 21.
Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La perdita della qualità di associato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio dovrà assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non potrà pretendere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.
Art. 8 – RECESSO
Gli obblighi degli associati verso l’Associazione hanno la durata della stessa. Tuttavia possono cessare prima della scadenza dell’Associazione quando:
- L’associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- Nel caso di dimissioni;
- Negli altri casi normativamente previsti.
La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con una lettera raccomandata al Comitato Direttivo spedita entro il 30 Giugno di ciascun anno e avrà effetto alla chiusura dell’esercizio successivo a quello in corso, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 5.
Art. 9 – DECADENZA
Decade dal diritto di far parte dell’Associazione l’associato che:
- Abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l’ammissione;
- Abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- Si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi dell’Associazione.
In caso di decesso l’erede avrà facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa.
Avverso la delibera di diniego l’interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all’art. 21.
Non è causa di decadenza la mancata produzione di riso vialone nano rivendicabile come IGP per cause indipendenti dalla volontà del produttore per un periodo limitato di un anno.
Art. 10 – ESCLUSIONE
Può essere escluso dall’Associazione l’associato che:
- Sia gravemente inadempiente degli obblighi dell’Associazione;
- Abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi dell’Associazione;
- Senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso l’Associazione per qualsiasi titolo;
- Sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- Svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi dell’Associazione;
- Negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni comminate anche per effetto dell’esclusione.
Sull’esclusione delibera il Comitato Direttivo ed il relativo provvedimento deve essere comunicato entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.
L’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e termini previsti dall’art. 21.
Trasferimento dell’azienda in deroga all’art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento dell’azienda, per atto tra vivi o per causa o l’erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e subordinatamente all’esito favorevole della verifica stessa ed all’assunzione di tutti gli impegni contratti con l’Associazione dal socio uscente o deceduto. L’erede o l’avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese della data di trasferimento dell’azienda. L’accoglimento di tale richiesta determinata la comunicazione dei diritti maturati in favore del dante causa.
Art. 11 - ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Collegio sindacale.
Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
All’assemblea ordinaria spetta il compito di:
- Determinare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione per il conseguimento delle finalità statuaria;
- Deliberare sul rendiconto economico finanziario del Comitato Direttivo secondo le disposizioni statuarie in uno con la relazione dell’attività svolta nell’esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Comitato Direttivo, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- Nominare i Sindaci
- Approvare l’eventuale regolamento della “Strada del Riso” e gli altri regolamenti interni;
- Nominare i Revisori dei conti. Scelti fra le persone estranee all’Associazione, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
- Deliberare sull’adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- Ratificare le decisioni del Comitato Direttivo in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci.
- Si considera straordinaria l’assemblea convocata, su decisione del Comitato Direttivo per deliberare:
- Sulle modifiche da approvare al presente Statuto;
- Sullo scioglimento dell’Associazione o sulla proroga della sua durata;
- Sulla messa in liquidazione dell’Associazione e relativa nomina, dei liquidatori, sui poteri e remunerazione degli stessi sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 13 – MODALITA’ DI VOTO
All’Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. Ad ogni socio aspetta un voto.
Nell’Assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché lo fornisca di delega scritta. La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il secondo grado, al coniuge ed a dipendenti che sono presenti con regolare mandato di amministrare in ordine al rapporto di lavoro, ed a membri di Comitato Direttivo nel caso di società. E’ esclusa più di una delega per ciascun socio.
Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente del Comitato Direttivo o in caso d’impedimento del Presidente tutte le volte che lo si ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto degli associati.
La convocazione avviene tramite avvisi affissi all’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nella zona di produzione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro socio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dagli associati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- In prima convocazione quanto siano rappresenti almeno la metà più uno degli iscritti;
- In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le relative deliberazioni vengono adottare a maggioranza dei voti espressi dai soci.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- In prima convocazione quando siano rappresentati almeno a 2/3 dei soci iscritti all’intera compagnie associativa e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti;
- In seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci iscritti e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei soci presenti.
La seconda convocazione, sia dell’Assemblea ordinaria che Straordinaria, può aver luogo dopo un’ora dalla prima.
Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15 – COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea.
La composizione del Comitato deve prevedere un’equa rappresentanza di tutte le categorie previste dalla legge; all’interno di detto Comitato almeno il 50% dei membri dovrà appartenere alla categoria produttori di Riso Violone Nano Veronese IGP.
L’Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati sulle schede elettorali.
Il Comitato Direttivo uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie contenenti i nominativi dei candidati in numero massimo di membri eleggibili.
Ciascuno associato potrà eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel comitato. Qualora l’associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, potrà votare, con schede e voti separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.
I membri del comitato durano in carica tre anni semprechè non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate e sono rieleggibili.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentrerà il primo dei non eletti appartenenti alla medesima categoria dell’amministratore dimissionario.
I membri del Comitato Direttivo assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.
Gli amministratori non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l’assemblea. Spetta al comitato di gestione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto quei suo membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite deleghe revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.
Art. 16 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è convocato del Presidente dell’Associazione, od in caso di suo impedimento da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 consiglieri o dal collegio sindacale.
La convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 17 – POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto le attribuzioni riservate dal presente statuto all’Assemblea e al Presidente.
Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l’attuazione degli scopi per l’Assemblea.
Nel caso di spese che, pur riferendosi ad iniziative che rientrino nella normale attività dell’Associazione, non siano da considerarsi come spese di ordinaria amministrazione o che comunque impegnino l’Associazione oltre le proprie disponibilità di bilancio, il Comitato Direttivo è tenuto a deliberare con la speciale maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo deve anche proporre annualmente all’assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura; delibera sull’organizzazione dell’Assemblea, dei suoi uffici e sull’assunzione del personale, nonché sulla propria integrazione.
Art. 18 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dura in carica tre anni, convoca e presiede il Comitato Direttivo e:
- 1. Ha la rappresentanza dell’Associazione anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2. Ha facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle controversie attive e passive, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3. Rilascia quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate all'Associazione ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4. Può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti preventivamente deliberati dal Comitato Direttivo;
- 5. Presiede le riunioni delle assemblee e del Comitato Direttivo;
- 6. Vigila sull’esecuzione delle operazioni dell’Associazione ed adempire agli incarichi conferitegli dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri dell’Associazione;
- 7. Può delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e/o al Direttore. In caso di prolungato immediato del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Comitato Direttivo.
Art. 19 – CARICHE SOCIALI
Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili coloro che sono eletti in sostituzione dei membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a che lo sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Art. 20 – COLLEGIO SINDACALE
I membri del Collegio sindacale, che possono essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea me determina l’eventuale compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.
Il Collegio sindacale:
- A) Vigila sulla gestione amministrativa dell’Associazione nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- B) Assiste alle adunanze dell’assemblea ed a quelle del Comitato Direttivo;
- C) Esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Art. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra l’Associazione e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del Comitato Direttivo vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l’accordo dei due arbitri nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera del Commercio I.A.A. di Verona.
Il Collegio arbitrale giudica secondo equità nelle forme dell’arbitrato rituale. Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all’altra parte che provvederà poi (ex art. 810 C.P.C. e seg.) alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.
Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell’art. 813 C.P.C..
Gli amministratori ed il personale dipendente dell’Associazione sono tenuti a fornire agli arbitri tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti.
Gli Arbitri decidono, quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l’obbligo di sottoporre le loro decisioni alle forme di deposito prescritto dal Codice di Procedura Civile.
Art. 22 – DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE
La direzione dell’Associazione può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Comitato Direttivo con le modalità ritenute più idonee.
Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
- Ha la responsabilità dell’Ufficio e dei servizi dell’Associazione;
- Esegue i deliberati degli Organi dell’Associazione secondo le direttive del presidente;
- Interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali dell’Associazione assolvendone le funzioni di segretario.
L’altro personale dipendente dell’Associazione è parimenti nominato dal Comitato Direttivo ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale dell’Associazione sono tenuti al segreto d’ufficio.
Art. 23 – FONDO DELL’ASSOCIAZIONE
Il fondo dell’Associazione è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili i immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualche provenienza dovessero entrare in proprietà dell’Associazione.
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzati di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale potrà dunque derivare dal vincolo associativo.
Art. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio dal 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 25 – LIQUIDAZIONE
Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ..
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio netto dell’Associazione risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dell’Associazione Strada del Riso ai sensi delle legislazioni nazionali e regionali che regolano detta materia.































